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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30978 del 30/11/2018 (Rv. 651940 - 01)

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - COMANDANTE - DELLA NAVE | Naufragio natante – Obbligo dell’armatore di rimuovere il relitto – Stipula contratto di appalto per le relative operazioni – Limitazione del debito ex art. 275 cod. nav. – Applicabilità – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651940-01

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - COMANDANTE - DELLA NAVE

L'istituto della c.d. limitazione di responsabilità previsto dall'art. 275 cod. nav. non può venire in rilievo qualora, a seguito del naufragio del natante, l'armatore, dovendo ottemperare all'ordine dell'autorità amministrativa di provvedere alla rimozione del relitto ed alla bonifica delle acque in cui si è verificato il naufragio, stipuli con un terzo un contratto di appalto per le relative operazioni, atteso che in tal caso il naufragio, sebbene da considerarsi come momento, sia pure terminale, del viaggio, non rappresenta il fatto determinativo dell'insorgenza dell'obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 274, Cod. Navig. art. 275

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)