Sez. 3, Sentenza n. 6134 del 01/06/1995 (Rv. 492608 - 01)
NAVE - IN GENERE | Nozione - Distinzione della nave dal relitto - Accertamento riservato al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
NAVE - IN GENERE
La nave perisce come tale allorché ne vengano meno gli elementi essenziali, quando, cioè, si sia verificata una situazione per cui non possa essere più considerata quale costruzione atta e destinata al trasporto di cose e persone per acqua: condizione che può verificarsi per naufragio derivante da cause esogene (collisione, investimento, tempesta, uragano, azione bellica, ecc.), ovvero endogene (esplosione, cedimento di parti, falle, allagamento), o, comunque, per un'alterazione irreversibile delle componenti della nave, dipendente da qualsiasi altra causa (quale, ad esempio, l'incendio). Costituisce compito del giudice di merito accertare se, nelle specifiche fattispecie, trattasi di nave o di semplice relitto o la relativa statuizione è incensurabile in cassazione, se sorretta da logica ed adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 136, Cod. Navig. art. 489, Cod. Navig. art. 501, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)