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Sez. 1 - , Sentenza n. 21439 del 03/04/2019 Cc. (dep. 16/05/2019) Rv. 275812 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO | Richiesta di rito abbreviato condizionato - Rigetto - Richiesta di rito abbreviato semplice formulata all’udienza di cui all’art. 458, comma 2, cod. proc. pen. - Tardività - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275812-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO

In tema di giudizio immediato, qualora l'imputato abbia tempestivamente richiesto il rito abbreviato condizionato e l'istanza sia stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, non può considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile, la proposizione della richiesta di rito abbreviato semplice formulata all'udienza camerale di cui all'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., non ostandovi l'art. 438, comma 5-bis, cod, proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il quale – nel prevedere che, con la richiesta di rito abbreviato condizionato può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, quella di rito abbreviato semplice o di patteggiamento – introduce una mera facoltà e non l'obbligo di proposizione della richiesta subordinata contestualmente a quella principale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)