Sez. 4, Sentenza n. 34151 del 07/06/2012 Ud. (dep. 06/09/2012) Rv. 253517 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Rigetto di rito abbreviato condizionato - Richiesta di rito abbreviato incondizionato all'udienza fissata ai sensi dell'art. 464, comma primo, cod. proc. pen. - Tardività - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di procedimento per decreto, qualora l'imputato abbia tempestivamente richiesto, con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, il giudizio abbreviato condizionato e l'istanza sia stata rigettata dal G.i.p., la richiesta di giudizio abbreviato semplice formulata all'udienza fissata, ai sensi dell'art. 464, comma primo, cod. proc. pen., non può considerarsi tardiva, a nulla rilevando che nell'atto di opposizione essa non sia stata avanzata neanche in via subordinata, in quanto il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)