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Sez. L - , Sentenza n. 32938 del 09/11/2021 (Rv. 662828 - 02)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Art. 4 della l n. 260 del 1958 - Organo statale privo di soggettività - Applicabilità - Rinnovazione dell’atto - Ammissibilità - Omissione -
Stato
decisa il 2021-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662828-02

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione derivi da un'azione giudiziale dispiegata chiedendo la condanna di un organo statale privo di soggettività in proprio e non quale rappresentante processuale del corrispondente Ministero; pertanto, anche in tali casi il giudice deve disporre - su eccezione di parte - la rinnovazione dell'atto e se non provvede in tal senso, ove l'omissione non sia denunciata nel ricorso per cassazione, il vizio di legittimazione resta non sanato, con conseguente improponibilità della domanda.

Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)