Sez. 2, Sentenza n. 498 del 16/11/2011 Ud. (dep. 12/01/2012) Rv. 251768 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Cosiddetta truffa processuale - Provvedimento favorevole ottenuto sulla base di una delibera falsificata - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Non integra il reato di truffa l'induzione in errore di un giudice che, sulla base di una delibera falsificata, abbia adottato un provvedimento contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato, perché detto provvedimento non è equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica. (La Corte ha precisato che gli artifici e raggiri, di cui sia vittima il giudice, rilevano penalmente soltanto nei casi tassativamente decritti dall'art. 374 cod. pen., per il divieto di analogia "in malam partem" in diritto penale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 374, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)