Sez. 6, Sentenza n. 1074 del 06/11/1996 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 206783 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Cosiddetta "truffa personale" - Inganno ai danni del giudice - Diverso soggetto danneggiato - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Con riferimento al reato di truffa, pur nella ipotesi della distinzione tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato, è costitutivo che il primo di detti soggetti si ponga in una prospettiva di gestione degli interessi patrimoniali del secondo, con assunzione quindi di iniziativa in ampio senso negoziale nei confronti della sfera patrimoniale aggredita. Invero, solo se l'ingannato ha la libera disposizione del patrimonio del danneggiato assume la posizione di quest'ultimo: di guisa che l'induzione in errore determina il danno non in forza di un generico rapporto di interferenza ma solo se incide sulla libertà del consenso nei negozi patrimoniali. Ne consegue che non è configurabile la cosiddetta "truffa processuale", in quanto l'inganno non incide sulla libertà negoziale che manca nel giudice destinatario dell'inganno medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)