Sez. L, Sentenza n. 7102 del 10/06/1992 (Rv. 477635 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Assunzione a termine per sostituire lavoratori con diritto alla conservazione del posto, assenti per inidoneità temporanea alle mansioni - Successiva definitività della inidoneità - Influenza sulla legittimità dell'opposizione del termine - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere
In relazione al disposto dell'art. 2, lett. b), della legge n. 230 del 1962, che consente l'assunzione a termine per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, l'assenza ivi prevista coincide con la vacanza del posto di lavoro già occupato dal dipendente sostituito, e non implica l'interruzione da parte del medesimo di ogni prestazione lavorativa in favore dell'azienda; il presupposto previsto dalla norma citata ricorre quindi nell'ipotesi di sostituzione di un dipendente assente perché temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni, con diritto alla conservazione del rapporto, anche se, in attuazione del diritto stesso, l'esecuzione del rapporto sia assicurata senza soluzione di continuità con la provvisoria destinazione ad altro posto di lavoro. Ai fini della legittimità dell'apposizione del termine non rileva la circostanza che in epoca posteriore il lavoratore sostituito sia stato giudicato definitivamente inidoneo, in quanto i fatti intervenuti successivamente, che alterano la situazione iniziale, non determinano né la cessazione anticipata del rapporto a termine né la trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)