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Sez. L, Sentenza n. 9889 del 05/10/1998 (Rv. 519453 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Rapporto a termine per sostituzione di lavoratore in malattia - Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato in caso di continuazione oltre il termine - Nozione di continuazione - Prestazione di lavoro resa dal sostituto per brevissimo tempo dopo il rientro del sostituito - Rilevanza - Condizioni - Consapevolezza del datore di lavoro della contestuale presenza dei due lavoratori - Necessità - Omessa reazione del datore - Necessità - Pronta richiesta di allontanamento rivolta al sostituito - Continuazione del rapporto - Esclusione - Accettazione della prestazione di lavoro, dopo l'invito ad allontanarsi, sino alla fine del turno - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519453-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

La trasformazione automatica del rapporto di lavoro a termine, stipulato per sostituire un lavoratore assente per malattia, non si verifica nel caso di continuazione della prestazione lavorativa dal parte del sostituto, per un brevissimo periodo di tempo, successivamente al rientro del lavoratore sostituito, se non quando il datore di lavoro, nella consapevolezza della contemporanea presenza dei due lavoratori, abbia omesso di manifestare tempestivamente la volontà di interrompere il rapporto a termine, senza che sugli effetti preclusivi della continuazione derivanti dalla pronta manifestazione di siffatta volontà possa avere incidenza il mancato allontanamento forzato del lavoratore, al quale, dopo l'invito ad allontanarsi, sia stato consentito di concludere il turno di lavoro (Nella specie il lavoratore a termine aveva iniziato il proprio turno alle 6 del mattino ricevendo verso le ore 8.30 dal capo reparto, resosi conto del rientro del dipendente già in malattia, l'invito ad allontanarsi immediatamente dal posto di lavoro, allontanamento avvenuto, in concreto, alla fine del turno).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1960 num. 230 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)