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Sez. L, Sentenza n. 1825 del 17/04/1989 (Rv. 462510 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462510-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE - INCLUSIONE.*

I partecipanti all'impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ., che è istituto avente natura residuale e suppletiva, rientrano - in quanto prestatori, ancorché non nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, di opera manuale o di opera a questa assimilata - fra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 4, primo comma, n. 6 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 476 del 1987, dichiarato la parziale illegittimità di questa norma (per sè stessa tale da non consentire l'inclusione, fra le persone ivi elencate, dei partecipanti all'impresa familiare) per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, sul rilievo che, secondo un principio desumibile anche dallo stesso art. 4, la protezione assicurativa è indifferente al titolo o al regime giuridico del lavoro protetto e prende in considerazione questo in quanto lavoro manuale - o di sovraintendenza al lavoro manuale - prestato con obiettiva esposizione al rischio derivante dalle lavorazioni dell'art. 1 del d.P.R. citato. (V 3722/84, mass n 435710; (V 3948/83, mass n 428880).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 238 bis, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)