Sez. 2, Sentenza n. 6321 del 25/11/2015 Cc. (dep. 16/02/2016) Rv. 266404 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Deroga prevista dall'art. 240 bis, comma secondo, cod. proc. pen. - Oggetto - Nozione di "criminalità organizzata" - Presupposti - Status custodiale - Necessità - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista dall'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., per i reati di criminalità organizzata, non presuppone l'esistenza di uno "status custodiale" e riguarda non solo i procedimenti aventi ad oggetto reati di criminalità mafiosa ed i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 bis cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, aventi il requisito dell'organizzazione.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)