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Sez. U, Sentenza n. 17706 del 22/03/2005 Cc. (dep. 11/05/2005) Rv. 230895 - 01

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Procedimenti per reati di criminalità organizzata - Nozione di criminalità organizzata - Riferibilità a qualsiasi tipo di associazione per delinquere - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230895-01

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva ritenuto tempestivo, sull'erroneo presupposto della sospensione feriale dei termini, l'appello del P.M. avverso un provvedimento del G.i.p. reiettivo della richiesta di misure cautelari personali nei confronti di numerose persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di ricettazione, truffa e falso diretti all'approvvigionamento e alla cessione di farmaci ad azione dopante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis com. 2, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 07/10/1992 num. 742 art. 2, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 21 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)