Sez. 3, Sentenza n. 36927 del 18/06/2015 Cc. (dep. 14/09/2015) Rv. 265023 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Misure cautelari reali - Procedimento per reati di criminalità organizzata - Nozione di criminalità organizzata - Riferibilità a qualsiasi tipo di associazione per delinquere - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l'esclusione anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela reale della sospensione feriale dei termini procedurali nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di riesame di sequestro preventivo disposto nell'ambito di un procedimento relativo al reato previsto dall'art. 416 cod. pen., provvedendo oltre i dieci giorni previsti dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., per aver considerato "sterilizzato" il periodo di tempo decorso durante il termine di sospensione feriale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)