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Sez. L, Ordinanza n. 17615 del 03/06/2026 (Rv. 679436-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Cooperative sociali - Esonero contributivo per lavoratori svantaggiati - Presupposti - Condizione di svantaggio - Attualità - Necessità - Onere della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679436-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di cooperative sociali, ai fini dell'esonero contributivo sulla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, ex art. 4, comma 3, della l. n. 381 del 1991, grava sulla cooperativa l'onere di dimostrare l'attualità della condizione di svantaggio dei lavoratori rispetto al periodo temporale di fruizione dello sgravio, stante la necessaria correlazione strumentale tra riduzione del costo del lavoro e finalità di promozione umana e integrazione sociale che costituisce la ratio del beneficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto della società ricorrente a beneficiare dell'esonero contributivo, in considerazione della risalenza nel tempo della documentazione prodotta a dimostrazione dello stato di svantaggio dei lavoratori).

Legge 08/11/1991 num. 381 art. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 11/08/1991 num. 381 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)