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Sez. 3, Sentenza n. 22527 del 20/10/2006 (Rv. 593089 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diritto di critica e del requisito della continenza - Limiti - Fattispecie relativa a diffamazione di un magistrato.
Stato
decisa il 2006-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593089-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In materia di responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, il diritto di critica giornalistica può essere esercitato anche in modo "graffiante", ma con il parametro della proporzione tra l'importanza del fatto e la necessità della sua esposizione anche in chiave critica ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata. Pertanto la critica non deve trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato. (Nella specie, in applicazione dei principi soprariportati, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lesivi della dignità di un magistrato alcuni apprezzamenti giornalistici, relativi ad un'indagine condotta da quest'ultimo, secondo i quali si trattava di un soggetto confusionario, sostanzialmente privo di professionalità e inadeguato rispetto al ruolo, siccome capace di elaborare solo teoremi fantasiosi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)