Sez. 5, Sentenza n. 23592 del 20/12/2012 (Rv. 625177 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Eccezioni non rilevabili d'ufficio - Definizione - Divieto di proporre eccezioni in grado di appello - Rilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in grado di appello riguarda unicamente le eccezioni non rilevabili d'ufficio, cioè quelle espressamente qualificate come tali dalla legge, ovvero per la cui formulazione la legge esige una esplicita manifestazione di volontà della parte (nella specie, nella controversia tra l'erario ed una società cooperativa edilizia relativa alla determinazione dell'IVA dovuta, il giudice d'appello, a fronte dell'allegazione dell'erario secondo cui l'assegnazione di alloggi era avvenuta a persone diverse dai soci originari, aveva rilevato d'ufficio che ciò era accaduto a causa della morte di questi ultimi, e che l'assegnazione era andata a beneficio dei familiari dei soci defunti.La S.C., in applicazione del principio che precede, ha ritenuto legittimo tale rilievo officioso da parte del giudice di merito).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)