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Sez. 5, Ordinanza n. 9610 del 13/06/2012 (Rv. 622873 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezioni rilevabili d'ufficio - Pagamento del debito - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622873-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

Costituisce eccezione in senso lato, rilevabile di ufficio, quella relativa all'avvenuto pagamento del debito tributario, in quanto correlata al fatto estintivo tipico dell'obbligazione pecuniaria e non implicante la deduzione di situazioni giuridiche nuove, tanto più che le eccezioni in senso stretto sono ravvisabili solo quando vi sia un'espressa previsione di legge in tal senso e che nella materia tributaria è necessario tener conto anche della derivazione legale dell'obbligazione e del connesso principio di capacità contributiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)