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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 409 del 13/01/2012 (Rv. 620727 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezioni non rilevabili d'ufficio - Natura e contenuto - Rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620727-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

Le eccezioni non rilevabili d'ufficio sono solo quelle nelle quali la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza nella quale il giudice di merito, in presenza di una domanda di recesso da un contratto preliminare relativo ad un immobile fondata sulla mancanza delle caratteristiche pattuite, aveva provveduto d'ufficio a verificare l'esistenza e la gravità dell'inadempimento della controparte, senza ritenersi vincolato alle difese da questa formulate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)