Sez. L, Sentenza n. 11794 del 21/10/1999 (Rv. 530718 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Riduzione del personale "ex" legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Art. 24 di detta legge - Portata - Ridimensionamento occupazionale - Rilevanza - Carattere effettivo - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
Il ricorso alla procedura di riduzione del personale regolata dalla legge n.223 del 1991 non presuppone necessariamente una crisi aziendale, e neppure un ridimensionamento strutturale dell'attività produttiva; il requisito della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, previsto dall'art. 24 della stessa legge, ricorre infatti (anche indipendentemente da una diminuzione dell'attività di impresa) nei casi in cui una modifica dell'organizzazione produttiva comporti soppressione di uffici, reparti, lavorazioni, oppure soltanto contrazione della forza lavoro, purché l'operazione che giustifica il ridimensionamento occupazionale sia effettiva.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)