Sez. L, Sentenza n. 5419 del 17/06/1997 (Rv. 505245 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Trasformazioni tecnologiche - Soppressione di una specifica posizione di lavoro - Nesso causale - Prova - Necessità - Qualificazione del licenziamento come collettivo - Esonero da tale dimostrazione - Esclusione - Fattispecie relativa all'assegnazione ad altri dipendenti delle mansioni di centralinista.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Quando il licenziamento di un lavoratore è stato giustificato con una trasformazione tecnologica dell'impresa che abbia comportato la soppressione della sua posizione di lavoro, si deve verificare se sussiste effettivamente la dedotta relazione causale, anche se il recesso sia stato qualificato come licenziamento collettivo e sia stato osservato il relativo procedimento, poiché anche nel caso di trasformazioni tecnologiche deve sussistere un nesso causale tra le stesse e il ridimensionamento del numero dei dipendenti. (Nella specie, il datore di lavoro, esperita la procedura per la riduzione di personale, all'esito della stessa aveva limitato i licenziamenti a due posizioni di lavoro, tra cui quella del centralinista, sul presupposto dell'automatizzazione del relativo servizio; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., qualificato il recesso quale licenziamento individuale, lo ha annullato avendo accertato che le mansioni di centralinista permanevano ed erano state ripartite tra altri quattro lavoratori che le svolgevano a turno in ore di straordinario).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)