Sez. L, Sentenza n. 11465 del 18/11/1997 (Rv. 510100 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Riduzione o trasformazione di attività o di lavoro - Nesso eziologico rispetto ai singoli provvedimenti di recesso - Accertamento da parte del giudice - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
La fattispecie del licenziamento collettivo presuppone - come requisito fattuale di legittimità, la cui oggettiva ricorrenza, ove contestata, può essere verificata dal giudice - la realizzazione di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, normalmente indotta - secondo una scelta di opportunità che invece rientra nell'insindacabile valutazione del datore di lavoro - da una diminuzione delle richieste dei beni e servizi offerti sul mercato, da una situazione di crisi o da una modifica dell'organizzazione produttiva che comportino soppressione di uffici, reparti, lavorazioni o anche soltanto contrazione della forza lavoro; sicché il giudice, investito della legittimità del licenziamento, deve accertare l'imprescindibile nesso eziologico tra il progettato ridimensionamento ed i singoli provvedimenti di recesso.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)