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Sez. 4, Sentenza n. 38492 del 06/09/2002 Ud. (dep. 18/11/2002) Rv. 222794 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione o rinvio del dibattimento - Richiesta dell'imputato per esibire documentazione - Esigenza di acquisizione della prova - Effetto sospensivo della prescrizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222794-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di esibizione di documentazione, già in suo possesso ovvero che avrebbe potuto ottenere al momento dell'istanza, non determina la sospensione del relativo termine, allorché il differimento dell'udienza, concesso per consentire all'imputato di provvedere all'adempimento, è stato valutato dal giudice come opportuno perché determinato da esigenze di acquisizione della prova. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che il rinvio concesso per acquisire una sentenza della Corte d'Appello, utilizzata in concreto per il computo della continuazione sulla pena precedentemente inflitta, non determini la sospensione del termine di prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)