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Sez. 4, Sentenza n. 9224 del 29/01/2002 Ud. (dep. 08/03/2002) Rv. 220986 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione o rinvio del dibattimento - Effetto sospensivo della prescrizione - Operatività - Condizioni - Fattispecie in tema di rinvio disposto per la citazione del responsabile civile.
Stato
decisa il 2002-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220986-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di essere autorizzato a citare il responsabile civile non determina la sospensione del relativo termine, atteso che il differimento dell'udienza, in tale ipotesi, è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta dell'imputato, il quale era stato autorizzato dal giudice - a seguito della costituzione in udienza della parte civile - a citare la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 83 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)