Sez. L, Sentenza n. 11025 del 12/05/2006 (Rv. 589241 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Sospensione del processo per mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione - Riassunzione - Proposizione di nuova domanda in aggiunta a quella originaria - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il principio per cui l'atto di riassunzione del processo può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originaria, valendo in tal caso l'atto di riassunzione come atto di introduzione di un giudizio ex novo, non si applica alla sospensione del processo del lavoro per mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione, il quale deve proseguire negli stessi termini della domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio e del tentativo di conciliazione
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 412 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)