Sez. 3, Sentenza n. 1386 del 29/04/1969 (Rv. 340123 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - PERDITA DA PARTE DEL FALLITO DEI POTERI DI AMMINISTRARE E DISPORRE DEI PROPRI BENI E DELLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE RELATIVA AI DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE - CARATTERE RELATIVO - INTERESSE E LEGITTIMAZIONE ALL'ECCEZIONE - CURATORE.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - PERDITA DA PARTE DEL FALLITO DEI POTERI DI AMMINISTRARE E DISPORRE DEI PROPRI BENI E DELLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE RELATIVA AI DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE - CARATTERE RELATIVO - INTERESSE E LEGITTIMAZIONE ALL'ECCEZIONE - CURATORE.*
La perdita, da parte del fallito, dell'amministrazione e della disponibilita dei suoi beni e, quindi, della legittimazione processuale relativa ai diritti di natura patrimoniale compresi nel fallimento non ha carattere assoluto, perche e sempre circoscritta rispetto alla massa dei creditori, in quanto le dette incapacita attengono e sono stabilite a tutela dell'integrita patrimoniale del fallito ed a garanzia della par condicio creditorum. Pertanto, unico titolare dell'interesse a proporre l'eccezione in questione e l'ufficio fallimentare, cui soltanto e dato il relativo potere.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)