Sez. 1, Sentenza n. 562 del 27/02/1974 (Rv. 368336 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITA - DEDUCIBILITA DA PARTE DI TERZI ESTRANEI AL FALLIMENTO O RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE TRIBUTARIE - DECISIONI - NOTIFICAZIONE AL CONTRIBUENTE GIA DICHIARATO FALLITO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DINANZI ALL'AGO - DECORRENZA - AZIONE A TERMINE SCADUTO - IMPROPONIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITA - DEDUCIBILITA DA PARTE DI TERZI ESTRANEI AL FALLIMENTO O RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE TRIBUTARIE - DECISIONI - NOTIFICAZIONE AL CONTRIBUENTE GIA DICHIARATO FALLITO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DINANZI ALL'AGO - DECORRENZA - AZIONE A TERMINE SCADUTO - IMPROPONIBILITA.*
La perdita della capacita processuale, che consegue alla dichiarazione di fallimento, non e assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto (e per essa al curatore) e concesso eccepirla. E se, nell'inerzia del curatore, il fallito agisce per proprio conto, la controparte non e legittimata a proporre la relativa eccezione, ne il giudice puo rilevare d'ufficio il difetto di capacita. Ne deriva che il fallito conserva la capacita processuale non solo relativamente ai beni e ai diritti non acquisibili alla massa fallimentare, ma anche rispetto a quei rapporti di diritto patrimoniale che, pur essendo suscettibili di essere compresi nel fallimento, di fatto non vi rientrano per essersi gli organi fallimentari disinteressati di essi, omettendo di agire o resistere in giudizio per la tutela dei medesimi. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la notificazione della decisione di una commissione tributaria sia stata effettuata al contribuente gia dichiarato fallito, la notificazione medesima e idonea a spiegare effetti giuridici nei di lui confronti, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art 146 della legge di registro per la proposizione dell'Azione giudiziaria; talche l'inutile decorso di tale termine viene a comportare, rispetto al contribuente medesimo, la decadenza dall'Azione e quindi la dichiarazione di improponibilita di quella che egli, nell'inerzia del curatore, abbia proposto dopo il termine. (V sulla prima parte, 464'72, mass n 356402; 100'70, mass n 344796; (V sulla prima parte, 3394'69, mass n 343471; 1386'69, mass n 340123; (V sulla prima parte, 2734'67, mass n 330246).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)