Sez. 3, Sentenza n. 464 del 18/02/1972 (Rv. 356402 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PER IL FALLITO - INCAPACITA - ECCEPIBILITA - SOGGETTI LEGITTIMATI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI - RAPPORTI PATRIMONIALI ACQUISITI AL FALLIMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PER IL FALLITO - INCAPACITA - ECCEPIBILITA - SOGGETTI LEGITTIMATI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI - RAPPORTI PATRIMONIALI ACQUISITI AL FALLIMENTO.*
La perdita della capacita processuale, per effetto della dichiarazione di fallimento, non e assoluta ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto (e, per essa, al curatore) e concesso eccepirla; onde se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per proprio conto, la controparte non e legittimata a proporre l'eccezione, ne il giudice puo rilevare d'ufficio il difetto di capacita. Sussiste, invece, il difetto di legittimazione, opponibile da chiunque e rilevabile dal giudice d'ufficio quando il fallito intenda tutelare, personalmente e direttamente, beni o rapporti gia acquisiti al fallimento, di cui gli organi fallimentari abbiano dimostrato concretamente di volersi interessare. (V 100'70, mass n 344796; 3394'69, mass n 343471; 1386'69, mass n 340123; 2734'67, mass n 330246).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)