Sez. 2, Sentenza n. 28935 del 02/07/2009 Ud. (dep. 15/07/2009) Rv. 244838 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 - Ordinanza n. 4 del 2008 della Corte costituzionale - Effetti.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Poiché nella nozione di "sentenza di proscioglimento" utilizzata nella disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma secondo, della legge n. 46 del 2006, successivamente dichiarato incostituzionale, non è compresa la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, le ordinanze di inammissibilità degli appelli proposti contro le sentenze di non luogo a procedere prima dell'entrata in vigore della citata legge non potevano essere emesse e vanno eliminate, a nulla rilevando che esse, in quanto dichiarate inoppugnabili, non siano state fatte oggetto di gravame e, conseguentemente, ha luogo la reviviscenza degli appelli a suo tempo proposti dal pubblico ministero, cui va riconosciuta piena operatività alla luce del principio "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)