Sez. 3, Sentenza n. 12942 del 07/03/2008 Ud. (dep. 27/03/2008) Rv. 239465 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Appello del P.M. proposto prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 - Disciplina transitoria prevista dall'art. 10 - Applicabilità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In materia di impugnazioni, nel caso di sentenza di non luogo a procedere appellata dal P.M. con gravame proposto prima dell'entrata in vigore della L. 20 febbraio 2006, n. 46, non trova applicazione la disciplina transitoria dettata dall'art. 10, commi secondo e terzo, L. n. 46 del 2006, in quanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata (v. Corte cost., sent. nn. 26 e 320 del 2007; ordinanza n. 4 del 2008), trova applicazione l'art. 428 cod. proc. pen. nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 4 della L. n. 46 del 2006. Ne consegue che la sentenza di non luogo a procedere rimane appellabile, non ricorrendo la ragione di sopravvenuta inammissibilità dell'appello prevista dall'art. 10, comma secondo, legge cit.. (Conf. sez. III, 7 marzo 2008 n. 12437, P.M. in proc. Zacchi, n.m.).
Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)