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Sez. 3, Sentenza n. 25226 del 17/04/2008 Ud. (dep. 20/06/2008) Rv. 240609 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Appello dichiarato inammissibile ex art. 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006 sulla base di interpretazione poi mutata - Ricorso per cassazione proposto ex art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006 nei confronti della sentenza di primo grado anziché nei confronti della ordinanza della corte d'appello - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240609-01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In materia di impugnazioni, il ricorso per cassazione presentato dall'imputato nei confronti di sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006 a seguito di ordinanza con cui la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'originario appello sul presupposto interpretativo, successivamente venuto meno per effetto della pronuncia n. 4 del 2008 della Corte Cost., che detta sentenza rientri tra le sentenze di proscioglimento, lungi dal dover essere dichiarato inammissibile, può dalla Corte essere trattato come mezzo di gravame legittimamente proposto nei confronti della sentenza di primo grado allorquando la declaratoria di inammissibilità predetta sia stata pronunciata in sede di giudizio di rinvio in adeguamento a "dictum" della stessa Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)