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Sez. 6, Sentenza n. 27087 del 19/04/2017 Ud. (dep. 30/05/2017) Rv. 270400 - 01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Riqualificazione del fatto operata dal giudice di primo grado - Conseguenze sul diritto alla restituzione ed al risarcimento della parte civile costituita - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270400-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La riqualificazione del reato contestato, anche se operata dal giudice di primo grado, non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, purchè il fatto sia rimasto qualificato quale illecito penale anche al momento della pronuncia delle sentenze di primo e secondo grado. (Fattispecie relativa alla condanna al risarcimento dei danni disposta dal giudice di primo grado che aveva riqualificato il fatto, in origine contestato come corruzione per atto dell'ufficio, nel reato di cui all'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla legge n.190 del 2012).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 com. 1, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)