Sez. 2, Sentenza n. 29713 del 19/04/2017 Ud. (dep. 14/06/2017) Rv. 270666 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Condanna per il delitto di concussione - Modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012 - Riqualificazione del fatto in termini di indebita induzione in sede di giudizio di rinvio - Conseguenze sul diritto alla restituzione ed al risarcimento della parte civile costituita - Esclusione - Ragioni.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
La riqualificazione, operata dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio, del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. in quello di indebita induzione previsto dall'art. 319-quater cod. pen., introdotto della legge n. 190 del 2012, non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato, dovendosi riconoscere continuità normativa fra le due fattispecie. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, in tema di risarcimento del danno, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2 cod. pen., ma quella di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ., secondo cui agli effetti civili la legge non dispone che per l'avvenire).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)