Sez. 6 - , Sentenza n. 51124 del 19/06/2019 Ud. (dep. 18/12/2019) Rv. 277569 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 del 2019 – Incidenza sul diritto al risarcimento del danno in favore della persona offesa – Esclusione – Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
In tema di millantato credito, l'unificazione del reato di cui all'art. 346 cod. pen. nella nuova figura di traffico di influenze, così come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, non fa venir meno il diritto al risarcimento del danno in favore di chi, al momento del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato, sussistendo continuità normativa tra le norme incriminatrici in questione e non incidendo le vicende relative alla punibilità sulla qualificazione giuridica di un fatto quale illecito civile, in quanto trova applicazione l'art. 11 disp. prel. cod. civ., secondo cui, agli effetti civili, la legge non dispone che per l'avvenire, e non l'art. 2 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 346 bis, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. S CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)