Sez. 3, Sentenza n. 1853 del 15/02/1993 (Rv. 480913 - 01)
Persona giuridica - In genere | Persona giuridica straniera - Anstalt del Liechtenstein - Esercizio In Italia dei diritti giurisdizionali - Ammissibilità - Possibilità secondo la legge nazionale di un anstalt costituita da un solo fondatore - Irrilevanza.
Persona giuridica - In genere
L'anstalt del Liechtenstein, in quanto persona giuridica nell' ordinamento di origine, è tale anche per l'ordinamento italiano, che riconosce la personalità alle organizzazioni che ne sono dotate nell'ordinamento dello Stato al quale appartengono, non ostandovi la circostanza che, secondo la legge nazionale, l'anstalt può essere costituita anche da un solo fondatore, dato che anche nell' ordinamento italiano sono possibili strutture organizzative costituite da una sola persona, con le fondazioni; ne consegue che le anstalten, attesa la reciprocità di trattamento tra l'Italia ed il Liechtenstein, debbono essere ammesse, in Italia, all'esercizio dei diritti giurisdizionali, ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)