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Sez. 2, Sentenza n. 14870 del 16/11/2000 (Rv. 541789 - 01)

PERSONA GIURIDICA - IN GENERE | Straniera - Riconoscimento della personalità per il diritto interno - Condizioni - Sufficienza del riconoscimento per l'ordinamento straniero - Fondamento anteriore alla riforma del diritto internazionale privato - Conseguenze - "Anstalt" o " Anstalten" del Liechtenstein - Persona giuridica anche per l'ordinamento italiano, e pur se costituita da un solo fondatore.
Stato
decisa il 2000-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541789-01

PERSONA GIURIDICA - IN GENERE

Per il riconoscimento nell'ordinamento italiano di una persona giuridica straniera non è necessario che sia strutturalmente o funzionalmente conforme alle persone giuridiche di diritto interno, ma è sufficiente che sia riconosciuta dal suo ordinamento di origine, né osta che sia costituita da un solo fondatore, come del resto avviene per le fondazioni di diritto interno. Pertanto le "Anstalts" o "Anstalten" del Liechtenstein, in quanto persone giuridiche per l'ordinamento di detto Principato, che le disciplina negli artt. 534 - 551 del DPGR, sono tali anche per l'ordinamento italiano, ai sensi del previgente art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, se applicabile "ratione temporis", secondo il quale le persone straniere, fisiche o giuridiche, erano ammesse al godimento dei medesimi diritti civili attribuiti ai cittadini, a condizione di reciprocità, e purché assenti contrarie disposizioni contenute in leggi speciali, o contrasto con l'ordine pubblico internazionale, o limiti contemplati dall'art. 31 delle predette disposizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Preleggi art. 16, Preleggi art. 31, Cod. Civ. art. 2507, Preleggi art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)