Sez. 1, Sentenza n. 804 del 25/01/2000 (Rv. 533122 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Società per azioni - Autonomia patrimoniale - Effetti - Patrimonio sociale - Partecipazioni azionarie in altre società - Appartenenza alla società, distinta dai soci - Configurabilità - Titolarità in capo al socio di maggioranza (nella specie, anstalt appartenente ad una persona fisica) in quanto intestatario della quasi totalità (nella specie, 95 per cento) del capitale sociale - Sussistenza - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
Gli istituti dell'autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali (nella specie, società per azioni) rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio, (ivi compresi i titoli azionari di altre società), intestato alla prima, anche nella ipotesi in cui uno dei soci, possa essere considerato (eventualmente attraverso un'anstalt a lui facente capo la quale risulti intestataria della quasi totalità del capitale della società) il socio di larga maggioranza. Tali conclusioni si impongono ancora a più forte ragione quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica (configurabile con riguardo alla natura fittizia o fraudolenta delle partecipazioni di minoranza, e ravvisabile allorché alla forma societaria corrisponda una gestione individuale, che rende ipotizzabili la responsabilità illimitata del socio "tiranno" con il proprio patrimonio, nonché forme di responsabilità civile e penale), manifestandosi in tale ipotesi la esigenza di tutela delle partecipazioni di minoranza non fittizie o fraudolente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)