Sez. 2, Sentenza n. 14510 del 08/01/2025 Cc. (dep. 14/04/2025) Rv. 287945-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Richiesta - Termine di proposizione - Art. 629-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Decorrenza dalla compiuta conoscenza del contenuto della sentenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)