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Sez. 5, Sentenza n. 37154 del 18/09/2024 Cc. (dep. 08/10/2024) Rv. 287018-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Art. 629-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) - Presupposti - Mancata prova dell'effettiva conoscenza del processo prima della sentenza definitiva - Necessità.
Stato
decisa il 2024-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287018-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di rescissione del giudicato, a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dall'art. 37, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, oltre ai vizi della citazione a giudizio, presupposto per l'esperibilità del rimedio da parte del condannato giudicato in assenza non è più l'incolpevole mancata conoscenza del processo, ma la mancata prova dell'effettiva conoscenza della pendenza dello stesso prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 37 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)