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Sez. 1, Sentenza n. 1187 del 20/01/2006 (Rv. 588222 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Azione revocatoria - Negozi tipici utilizzati all'ulteriore scopo della estinzione di passività - Conseguenze - Fattispecie in tema di apertura di credito bancario con cessione "pro solvendo" alla banca di crediti verso terzi e rimessa della somma riscossa sul conto corrente.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588222-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Qualora l'apertura di credito bancario risulti in concreto pattuita, per effetto di collegamento fra più negozi - in ipotesi, in forza di contestuale cessione "pro solvendo" di crediti verso terzi, e rimessa sul conto corrente della somma riscossa dal debitore ceduto - tendenti non già ad assicurare liquidità al cliente, ma a coprire una sua pregressa esposizione debitoria, il versamento rappresenta "ex se" mezzo anomalo di pagamento, suscettibile di revocatoria in base all'art. 67, comma 1, n. 2, della legge fall., quale atto di disposizione idoneo ad incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale del debitore, siccome teso a perseguire il risultato satisfattivo per il creditore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)