Sez. 1, Sentenza n. 10264 del 04/08/2000 (Rv. 539193 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Azione revocatoria - Negozi tipici utilizzati allo scopo ulteriore dell'estinzione di passività - Conseguenze - Accertamento del giudice di merito - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione di una precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal fine utilizzati, secondo lo schema del collegamento negoziale, conferisce all'operazione complessivamente realizzata, e all'atto terminale di estinzione del debito, carattere di anormalità; l'esistenza di un collegamento funzionale tra negozi costituisce oggetto di apprezzamento del giudice di merito che, se condotto secondo criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanza di fatto, si sottrae al sindacato della corte di legittimità (nella specie, è stato ritenuto sussistente un collegamento funzionale tra l'accensione di un libretto di deposito giudiziario e la successiva compensazione del relativo credito con il maggior debito a carico del depositante risultante da un conto corrente affidato).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)