Sez. 1, Sentenza n. 2330 del 25/02/1993 (Rv. 481100 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Apertura di credito bancario e conseguenti cessioni di credito o atti costitutivi di esposizione passiva di conto corrente - Inclusione - Condizioni.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
Qualora l'apertura di credito bancario risulti in concreto pattuita, per effetto di collegamento fra più negozi - in ipotesi in forza di contestuale cessione "pro-solvendo" alla banca di crediti verso terzi, non per assicurare all'accreditato una disponibilità di denaro, ma per ridurre una pregressa esposizione passiva di conto corrente, gli atti di cessione dei crediti e quelli estintivi di detta esposizione sono suscettibili di revocatoria in base all'art. 67, primo comma, n. 2, della legge fallimentare, configurando atti estintivi di debito scaduto ed esigibile effettuati con mezzi anormali di pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)