Sez. 5, Sentenza n. 19750 del 04/10/2004 (Rv. 577495 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Area fabbricabile - Nozione - Destinazione dell'area, anziché a edificazione residenziale, all'espropriazione ed alla successiva realizzazione di un'area industriale - Rilevanza ai fini della negazione della edificabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un terreno è considerato edificatorio sia quando la edificabilità risulta dal piano regolatore generale o particolareggiato e dagli strumenti urbanistici in generale, sia quando, per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di edificazione. Nessun rilievo assume, invece, ai fini dell'edificabilità, la circostanza che l'area sia inclusa in un piano urbanistico che la destini, anziché a edificazione residenziale, all'espropriazione ed alla successiva assegnazione ad imprese per la realizzazione di un'area industriale, non rinvenendosi nella citata disposizione alcun elemento che circoscriva l'edificabilità alla sola edificazione di carattere residenziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)