Sez. 1, Sentenza n. 19925 del 25/09/2007 (Rv. 600652 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione di area dichiarata agricola ai fini I.C.I. - Determinazione dell'indennità sulla base di detta natura per la sussistenza delle condizioni soggettive di cui agli artt. 2, lett. b) e 9, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992 - Condizioni - Onere a carico del richiedente di provare in modo rigoroso la qualità di coltivatore diretto od imprenditore agricolo a titolo principale.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di indennità di espropriazione, il proprietario che, avendo dichiarato ai fini I.C.I. la natura agricola di terreni poi espropriati, chieda la determinazione dell'indennità sulla base di detta natura invocando l'art. 2, lett. b) d.lgs. n. 504 del 1992 - per il quale non sono fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale) - deve fornire la prova rigorosa della sussistenza delle condizioni previste dalle norme indicate ed in particolare di condurre i terreni stessi e che su questi persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, non essendo sufficienti né la costituzione di una società semplice diretta alla coltivazione del fondo, né l'iscrizione della stessa nella speciale sezione riservata alle imprese agricole presso la Camera di commercio, né la circostanza che l'intero nucleo familiare risieda presso la corte interna del fondo espropriato, in quanto è necessario provare l'esercizio effettivo dell'impresa familiare agricola.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)