Sez. 2, Sentenza n. 34576 del 08/05/2009 Cc. (dep. 07/09/2009) Rv. 245256 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Retrodatazione della decorrenza dei termini secondo ordinanza - Contestazione di reato associativo - Fatto perdurante anche dopo la prima ordinanza - Applicazione della regola della retrodatazione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Non opera la regola della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare nel caso in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione per delinquere con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)