Sez. 1, Sentenza n. 48211 del 13/11/2013 Cc. (dep. 03/12/2013) Rv. 257817 - 01
REATO - REATO PERMANENTE | Contestazione con formula aperta - Provvedimento coercitivo di limitazione della libertà personale - Effetti - Presunzione di interruzione della condotta criminosa - Sussistenza - Prova contraria della protrazione della condotta criminosa - Necessità - Fattispecie.
REATO - REATO PERMANENTE
In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata con formula "aperta", il provvedimento coercitivo che limita la liberta personale dell'indagato determina una presunzione di interruzione della condotta criminosa, la cui eventuale protrazione deve, pertanto, essere desunta da concreti elementi dimostrativi. (Fattispecie in tema di contestazione a catena, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento che aveva escluso il presupposto dell'anteriorità del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, oggetto della seconda ordinanza coercitiva, sulla base esclusivamente del dato formale della contestazione del "tempus commissi delicti" con formula aperta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)