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Sez. 2, Sentenza n. 17575 del 16/03/2006 Cc. (dep. 22/05/2006) Rv. 233833 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Fatti diversi connessi a norma dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - Retrodatazione della decorrenza dei termini in caso di contestazione a catena - Presupposti di operatività - Anteriorità alla prima ordinanza della commissione dei fatti di cui alla successiva - Contestazione di reato associativo - Commissione del fatto perdurante nel tempo - Anche dopo l'emissione della prima ordinanza - Applicazione della regola della retrodatazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233833-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

L'applicazione della regola della retrodatazione della decorrenza del termini di custodia cautelare, nel caso di emissione di più ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, presuppone che i fatti dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)