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Sez. 1, Sentenza n. 1231 del 07/04/1975 (Rv. 374684 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNITA - AREA DI PROIEZIONE DELLE CONDUTTURE - ESCLUSIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374684-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNITA - AREA DI PROIEZIONE DELLE CONDUTTURE - ESCLUSIONI - LIMITI.*

In materia di imposizione di servitu di elettrodotto nessun particolare indennizzo la legge attribuisce al proprietario del fondo servente, relativamente all'area di proiezione dei conduttori. Invero, l'art 123 del tu 11 dicembre 1933, n 1775, prende in considerazione l'area di proiezione delle condutture solo per stabilire quali parti di detta area, direttamente e specificamente gravate dall'imposizione della servitu, debbano essere computate in modo particolare nella Determinazione dell'indennita. Le altre parti dell'area di proiezione, che non subiscono una diretta limitazione di uso e non vengono a trovarsi in una posizione particolare di diretto, necessario pregiudizio, debbono essere prese in considerazione, ai fini delle determinazioni dell'indennita di asservimento, solo ove si accerti che, nel caso concreto, a causa della servitu, esse subiscono una diminuzione di valore. (V 2038/72, mass n 359191).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)