Sez. 1, Sentenza n. 1663 del 02/05/1977 (Rv. 385377 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNIZZO - CRITERI DI RIFERIMENTO - AREA DI PROIEZIONE DELLE CONDUTTURE - ESCLUSIONE - LIMITI - SITUAZIONE DI DETTA AREA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNIZZO - CRITERI DI RIFERIMENTO - AREA DI PROIEZIONE DELLE CONDUTTURE - ESCLUSIONE - LIMITI - SITUAZIONE DI DETTA AREA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di servitu di elettrodotto, l'art 123 del RD 11 dicembre 1933 n 1775 (testo unico sulle acque e gli impianti elettrici) prevede che il proprietario del fondo asservito sia indennizzato per il diminuito valore del fondo medesimo, per la perduta disponibilita delle aree occupate da opere stabili (basamenti dei sostegni delle condutture, cabine ecc), per l'assoggettamento al transito necessario al servizio delle condutture. Tale norma, pertanto, non prende in particolare considerazione l'area di 'proiezione delle condutturè, per la parte che non sia direttamente interessata dal predetto transito di servizio, con la conseguenza che la situazione dell'area medesima puo avere rilievo, nella quantificazione dell'indennita, solo qualora ne rimanga in concreto accertata una ridotta utilizzabilita, e, quindi, un diminuito valore per effetto della servitu. (V 1231/75, mass n 374684; (V 2038/72, mass n 359191).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)