Sez. 1, Sentenza n. 1275 del 14/03/1978 (Rv. 390639 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - MAGGIORE ESTENSIONE DELL'AREA DI PROIEZIONE DELLA LINEA ELETTRICA - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - MAGGIORE ESTENSIONE DELL'AREA DI PROIEZIONE DELLA LINEA ELETTRICA - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI.*
In tema di servitu coattiva di elettrodotto, l'art 123 terzo comma del RD 11 dicembre 1933 n 1775, il quale prevede la corresponsione al proprietario del fondo servente di un quarto del valore della porzione strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, comporta che l'eventuale maggior estensione dell'area di proiezione della linea elettrica, che non risulti indispensabile al fine indicato, puo costituire ragione d'indennizzo solo in forza della diversa previsione di cui al primo comma della norma medesima, e, cioe, ove si traduca in una concreta diminuzione del valore del fondo. (V 1231/75, mass nn 374684 e 374683; (V 2038/72, mass n 359191; (V 696/68, mass n 331903).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)