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Sez. 1, Sentenza n. 44514 del 28/09/2012 Ud. (dep. 15/11/2012) Rv. 253826 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di collusione di militare della Guardia di Finanza ex art. 3 della legge n. 1383 del 1941 - Integrazione - Accordo - Modalità.
Stato
decisa il 2012-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253826-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del reato di collusione, previsto dall'art. 3 legge 9 dicembre 1941 n. 1383, tra l'appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo occorre un accordo avente ad oggetto "la frode alla finanza", la quale può consistere nell'indicazione o nell'apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse alla percezione dell'entrata tributaria.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)