Sez. 1, Sentenza n. 44514 del 28/09/2012 Ud. (dep. 15/11/2012) Rv. 253826 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di collusione di militare della Guardia di Finanza ex art. 3 della legge n. 1383 del 1941 - Integrazione - Accordo - Modalità.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini dell'integrazione del reato di collusione, previsto dall'art. 3 legge 9 dicembre 1941 n. 1383, tra l'appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo occorre un accordo avente ad oggetto "la frode alla finanza", la quale può consistere nell'indicazione o nell'apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse alla percezione dell'entrata tributaria.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)